Esecuzione forzata


L'ordine di liberazione è attuato dal custode (senza oneri per l'aggiudicatario, e dunque a spese della procedura) secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta. 147, e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.

Le fattispecie in cui l’ordine può, o deve, essere emesso sono disciplinate dall’ art. 560 comma terzo del codice di procedura civile e riguardano le ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione ritenga di dover negare o revocare l’autorizzazione al debitore a continuare advert abitare l’immobile oppure provveda all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile. La liberazione deve essere disposta con ordinanza, revocabile e modificabile secondo l’art. 487 del codice di procedura civile, e deve contenere l’ordine al debitore e a qualsiasi occupante di rilasciare immediatamente al custode l’immobile pignorato, libero da persone e vuoto da cose. Ricorrendo alla Corte di Cassazione l’imputato – debitore affermava che, poiché oggetto della dichiarazione erano esclusivamente i beni pignorabili, essendone privo, non era obbligato a farla. Il debitore esecutato, innanzi all’ ufficiale giudiziario che stava tentando un pignoramento mobiliare, ometteva di rispondere all’ invito a presentarsi presso l’ufficio notifiche esecuzioni e protesti, nel termine di 15 giorni, per indicare gli ulteriori beni pignorabili (come previsto dall’ art. 492, co 4, c.p.c.).
In particolare, ed è questo il problema che si intende affrontare, si tratta di verificare la sorte del processo esecutivo instaurato senza che risulti trascritto l’atto di acquisto a favore dell’esecutato. Problema reso attuale da una sentenza della Corte di Cassazione - la n. In ogni caso, la procedura di esecuzione forzata trasforma il semplice debitore in un “debitore esecutato”, ossia in colui nei cui confronti si sta svolgendo un’esecuzione forzata come ad esempio il pignoramento dei beni. Il professionista delegato dovrà inoltre presentare, “in nome e per conto” del debitore esecutato, la Certificazione Unica, avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro “dati relativi al sostituto”, i dati del debitore-sostituto d’imposta e nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” quelli del soggetto – nella specie, il professionista stesso – che la sottoscrive. Analogamente, con riferimento alla presentazione del modello 770, il professionista dovrà sottoscrivere la dichiarazione indicando i propri dati esclusivamente nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.

Perderanno la casa, ma con noi usciranno per sempre puliti dall’operazione potendo eliminare i debiti e dopo 5 anni anche la segnalazione di cattivo pagatore. Infatti con lo stralcio non risulterà una vendita forzata, ma una regolare vendita. Lui ne esce senza debiti e senza esecuzione forzata.

EQUITALIA cartelle non opposte: se passano 5 anni si prescrivono


Per quanto riguarda la possibilità di partecipare alla vendita con o senza incanto, in caso di pignoramento immobiliare, il codice di procedura civile stabilisce che chiunque, tranne il debitore esecutato (ossia colui che è oggetto dell’esecuzione forzata in quanto titolare dell’immobile), può presentare offerte di acquisto all’asta. Il divieto nei confronti del debitore non si fonda su ragioni di ordine discriminatorio o sanzionatorio, ma perché la legge presuppone che lo stesso sia privo di qualsiasi disponibilità; diversamente, egli avrebbe pagato il proprio debito.
Se la casa è abitata anche da un minore, la procedura di liberazione dell'motionless può subire ulteriori rallentamenti. Nella maggioranza dei casi si riesce comunque a prendere possesso dell'immobile in "tempi umani", ma esistono rari casi in cui bisogna aspettare che il minore abbia raggiunto i 18 anni. Ad esempio, se ci sono stati provvedimenti quali l'assegnazione della casa familiare a seguito di un processo di separazione dei coniugi. L'immobile è occupato dal debitore e famiglia, esecutato o ex proprietario.