<h4>Notifiche a mezzo posta: le modifiche previste dalla legge di bilancio 2018</h4><br />Riepilogando, dunque, se il giudice dell'esecuzione ha gi&agrave; emesso l'ordine di liberazione, esso non potr&agrave; che essere attuato dal custode secondo le disposizioni impartitegli, a meno che gli occupanti non chiedano ed ottengano dal giudice l'autorizzazione a continuare ad abitare l'immobile. In altri termini, pu&ograve; ottenere l'autorizzazione soltanto il debitore che prima del pignoramento gi&agrave; occupava l'motionless come abitazione propria. Per rispondere all'interrogativo posto occorrerebbe sapere se il giudice dell'esecuzione ha gi&agrave; emesso l'ordine di liberazione dell'motionless pignorato oppure no. Nel primo caso il deposito dell'istanza ci sembra necessario, mentre nella seconda ipotesi gli occupanti possono continuare ad abitare l'motionless. Avendo ricevuto l'incarico di custode di un motionless in cui vivono gli esecutati (marito e moglie) con un figlio maggiorenne non vedente .<br />In altre parole se l&#146;acquirente possa subire l&#146;evizione solo in caso di discontinuit&agrave;; e solo in questo caso possa trovare applicazione la relativa disciplina. I problemi nascono quando ci si discosta da questo schema ottimale.<br /><br /><h2>Vendita senza incanto: per Cassazione l&#8217;offerta deve essere fatta personalmente oppure a mezzo avvocato</h2><br />Lo Studio, fondato dall&#8217;Avv. Se infatti TUTTI i visitatori, pensando di fare un favore all&#8217;esecutato, fanno retromarcia, la vendita va deserta e l&#8217;unico favore che riceve il debitore &egrave; quello di restare nell&#8217;appartamento fino alla vendita successiva.<br /><br /><h1>Opposizione all&#8217; esecuzione ai sensi dell&#8217;artwork.615 del c.p.c.</h1><br />Per tale motivo veniva dichiarata la sua responsabilit&agrave; penale per la mancata esecuzione del provvedimento dell&#8217;autorit&agrave; (artwork. 388 c.p.). Il caso esaminato dalla Suprema Corte traeva origine dal ricorso proposto alla Corte d&#8217;Appello da un soggetto in veste di debitore esecutato, il quale chiedeva, ai sensi dell&#8217;artwork. 89/2001, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un&#8217;equa riparazione per irragionevole durata del processo esecutivo immobiliare di cui era stato protagonista. Peraltro, a seguito della modifica dell'art. 560 c.p.c. advert opera della riforma del 2005, il rapporto tra ordine di liberazione e autorizzazione advert abitare l'motionless si pone in termini di regola-eccezione, in ragione del fatto che, come sopra si &egrave; detto, la liberazione dell'motionless meglio soddisfa l'esigenza della procedura ad una veloce e fruttuosa vendita del cespite pignorato.<br /><br />Inoltre in tal modo chiunque potrebbe far andare il proprio motionless in asta per poi ricomprarselo a prezzo stracciato andando in frode ai creditori. La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 2909/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla possibilit&agrave; per il debitore esecutato di chiedere ed ottenere un&#8217;equa riparazione per l&#8217;irragionevole durata del procedimento esecutivo immobiliare da lui subito, nonch&eacute; sul relativo onere probatorio. Il ricorrente ricorreva, cos&igrave;, dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando il fatto che la Corte territoriale avesse errato nell&#8217;escludere che dalla durata eccessiva di un processo possa derivare, in through presuntiva, un pregiudizio di natura non patrimoniale. Secondo il ricorrente, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe tenuto conto soltanto della sua condotta, non considerando gli altri criteri interpretativi delineati dal secondo comma dell&#8217;art.<br /><br />

 
primo-metodo/lettera-all_esecutato-_8211/la-casa-di-zoe-95196.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/12 01:29 przez schackhein28
 
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