<h1>Esecuzione forzata</h1><br />L'ordine di liberazione &egrave; attuato dal custode (senza oneri per l'aggiudicatario, e dunque a spese della procedura) secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalit&agrave; di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta. 147, e con il beneficio dell&#8217;esdebitazione per il debito residuo.<br /><br />Le fattispecie in cui l&#8217;ordine pu&ograve;, o deve, essere emesso sono disciplinate dall&#8217; art. 560 comma terzo del codice di procedura civile e riguardano le ipotesi in cui il giudice dell&#8217;esecuzione ritenga di dover negare o revocare l&#8217;autorizzazione al debitore a continuare advert abitare l&#8217;immobile oppure provveda all&#8217;aggiudicazione o all&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile. La liberazione deve essere disposta con ordinanza, revocabile e modificabile secondo l&#8217;art. 487 del codice di procedura civile, e deve contenere l&#8217;ordine al debitore e a qualsiasi occupante di rilasciare immediatamente al custode l&#8217;immobile pignorato, libero da persone e vuoto da cose. Ricorrendo alla Corte di Cassazione l&#8217;imputato &#8211; debitore affermava che, poich&eacute; oggetto della dichiarazione erano esclusivamente i beni pignorabili, essendone privo, non era obbligato a farla. Il debitore esecutato, innanzi all&#8217; ufficiale giudiziario che stava tentando un pignoramento mobiliare, ometteva di rispondere all&#8217; invito a presentarsi presso l&#8217;ufficio notifiche esecuzioni e protesti, nel termine di 15 giorni, per indicare gli ulteriori beni pignorabili (come previsto dall&#8217; art. 492, co 4, c.p.c.).<br />In particolare, ed &egrave; questo il problema che si intende affrontare, si tratta di verificare la sorte del processo esecutivo instaurato senza che risulti trascritto l&#146;atto di acquisto a favore dell&#146;esecutato. Problema reso attuale da una sentenza della Corte di Cassazione - la n. In ogni caso, la procedura di esecuzione forzata trasforma il semplice debitore in un &#8220;debitore esecutato&#8221;, ossia in colui nei cui confronti si sta svolgendo un&#8217;esecuzione forzata come ad esempio il pignoramento dei beni. Il professionista delegato dovr&agrave; inoltre presentare, &#8220;in nome e per conto&#8221; del debitore esecutato, la Certificazione Unica, avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro &#8220;dati relativi al sostituto&#8221;, i dati del debitore-sostituto d&#8217;imposta e nel riquadro &#8220;dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione&#8221; quelli del soggetto &#8211; nella specie, il professionista stesso &#8211; che la sottoscrive. Analogamente, con riferimento alla presentazione del modello 770, il professionista dovr&agrave; sottoscrivere la dichiarazione indicando i propri dati esclusivamente nel riquadro &#8220;dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione&#8221;.<br /><br />Perderanno la casa, ma con noi usciranno per sempre puliti dall&#8217;operazione potendo eliminare i debiti e dopo 5 anni anche la segnalazione di cattivo pagatore. Infatti con lo stralcio non risulter&agrave; una vendita forzata, ma una regolare vendita. Lui ne esce senza debiti e senza esecuzione forzata.<br /><br /><h2>EQUITALIA cartelle non opposte: se passano 5 anni si prescrivono</h2><br />Per quanto riguarda la possibilit&agrave; di partecipare alla vendita con o senza incanto, in caso di pignoramento immobiliare, il codice di procedura civile stabilisce che chiunque, tranne il debitore esecutato (ossia colui che &egrave; oggetto dell&#8217;esecuzione forzata in quanto titolare dell&#8217;immobile), pu&ograve; presentare offerte di acquisto all&#8217;asta. Il divieto nei confronti del debitore non si fonda su ragioni di ordine discriminatorio o sanzionatorio, ma perch&eacute; la legge presuppone che lo stesso sia privo di qualsiasi disponibilit&agrave;; diversamente, egli avrebbe pagato il proprio debito.<br />Se la casa &egrave; abitata anche da un minore, la procedura di liberazione dell'motionless pu&ograve; subire ulteriori rallentamenti. Nella maggioranza dei casi si riesce comunque a prendere possesso dell'immobile in &quot;tempi umani&quot;, ma esistono rari casi in cui bisogna aspettare che il minore abbia raggiunto i 18 anni. Ad esempio, se ci sono stati provvedimenti quali l'assegnazione della casa familiare a seguito di un processo di separazione dei coniugi. L'immobile &egrave; occupato dal debitore e famiglia, esecutato o ex proprietario.<br /><br />

 
esecuzioni-immobiliari/quot/rinegoziazione-del-mutuo_quot/per-l_039/abitazione-principale-del-debitore-esecutato-65474.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/13 19:33 przez andrewsgustafsson8
 
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